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Lo Statuto

Associazione Stampa Valdostana – Syndicat des Journalistes Valdôtains

Statuto dell’associazione

approvato dall’assemblea dell’Associazione Stampa Valdostana lunedì 9 marzo 2026; dal Consiglio nazionale della Fnsi martedì 26 maggio 2026; in attesa di depositato davanti al notaio

Capo I – Costituzione e fini

Articolo 1 – L’associazione
L’Associazione Stampa Valdostana – Syndicat des Journalistes Valdôtains (in sigla Asva) è l’organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti valdostani e ha sede ad Aosta.
L’associazione, costituita e regolamentata in base al presente Statuto, non ha scopo di lucro e fa parte della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), di cui accetta lo Statuto e i conseguenti obblighi per sé e per i propri iscritti.

Articolo 2 – Compiti dell’associazione
L’associazione ha i seguenti compiti:

  1. la rappresentanza, la tutela sindacale e occupazionale dei giornalisti iscritti;
  2. la difesa e lo sviluppo della libertà e del pluralismo dell’informazione;
  3. il sostegno nell’accesso e nell’esercizio della professione giornalistica;
  4. la formazione dei giornalisti e lo studio di temi che interessino la categoria;
  5. la tutela dell’accesso alle informazioni e della trasparenza e correttezza nei rapporti tra i giornalisti, le fonti istituzionali e i comunicatori di aziende private;
  6. l’impegno per la difesa dei diritti del cittadino, dei corpi sociali e per il rispetto della persona nel settore dell’informazione;
  7. la valorizzazione nella professione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d’Aosta, a partire dalle minoranze linguistiche francese, francoprovenzale e walser;
  8. la cooperazione transfrontaliera e internazionale, in particolare con le Comunità francofone, sui problemi dell’informazione e della professione;
  9. la collaborazione, nei previsti ambiti, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Inpgi, con la Casagit, con il Fondo di previdenza complementare dei giornalisti e con tutti gli altri enti istituiti dalla Fnsi e dell’Ordine dei giornalisti;
  10. il collegamento e la collaborazione con i Comitati e i Fiduciari di redazione del territorio, eletti a norma dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Fnsi.

Capo II – Dei soci

Articolo 3 – Tipologie di soci
I soci si dividono in due categorie:

  1. professionali;
  2. collaboratori.

I soci devono essere iscritti all’Ordine dei giornalisti o al registro dei praticanti.
I soci devono avere la residenza nel territorio di giurisdizione dell’associazione e non possono essere contemporaneamente iscritti ad altre analoghe Associazioni giornalistiche.
Il giornalista può optare per l’iscrizione all’associazione nel cui territorio svolge l’attività professionale. Nei casi di lavoro individuale distaccato ha facoltà di iscriversi all’associazione nel cui territorio opera la redazione di riferimento.
Il giornalista può essere iscritto come socio anche in attesa che si perfezioni il trasferimento all’Ordine.

Articolo 4 – Requisiti per l’iscrizione
L’associazione iscrive i giornalisti in due elenchi, a norma degli articoli 2 e 4 dello Statuto federale. Le domande di iscrizione sono presentate all’associazione, competente a norma dell’articolo 4 dello Statuto federale, su apposito modulo così come previsto dall’articolo 3 del regolamento federale.
Ciascun giornalista, nella domanda di iscrizione, deve indicare la propria posizione previdenziale: tutte le domande di iscrizione saranno vagliate dal Consiglio direttivo e, nel caso di accettazione, ratificate dallo stesso. Nell’eventualità dell’assenza del requisito previdenziale, il Consiglio direttivo, dopo aver accertato che l’interessato svolga con continuità l’attività lavorativa giornalistica, valuterà l’istanza.
Adempimenti e requisiti per l’iscrizione all’elenco giornalisti professionali sono:

  1. autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale dell’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, elenco professionisti o registro praticanti; ovvero autocertificazione di essere percipiente di pensione Inpgi; ovvero se iscritto nell’elenco dei pubblicisti, autocertificazione sulla base dei requisiti fissati dalla Fnsi;
  2. autocertificazione che attesti di non essere iscritto a un Ordine, Collegio o associazione professionale che concerna professioni diverse da quella giornalistica;
  3. sottoscrizione alla delega per la riscossione delle quote federali e associative.

Adempimenti e requisiti per l’iscrizione all’elenco giornalisti collaboratori sono:

  1. autocertificazione con indicazione del numero di tessera professionale dell’iscrizione all’Ordine, elenco pubblicisti;
  2. autocertificazione indicante l’attività giornalistica in essere e quella svolta perlomeno nell’anno solare precedente;
  3. pagamento delle quote federali e associative.

Le norme che regolano l’iscrizione sono:

  1. la data di iscrizione è quella del giorno della presentazione della domanda, l’effettività dell’iscrizione è deliberata dagli organismi direttivi collegiali dell’associazione che decidono entro 60 giorni e dà luogo ai relativi effetti dopo il pagamento delle quote di iscrizione. I diritti all’elettorato attivo e passivo dell’iscritto decorrono dal 181° giorno d’iscrizione;
  2. L’onere della documentazione relativa ai requisiti autocertificati spetta all’associazione. L’associazione può chiedere all’interessato la produzione di documenti diversamente non acquisibili. La documentazione relativa al reddito, quando questo elemento risulti determinante per l’iscrizione, va prodotta annualmente dall’interessato. Tali procedure non possono costituire motivo di rinvio della delibera di cui al punto precedente né di sospensione dell’iscrizione se lo scopo della ulteriore documentazione è quello di confermare i dati autocertificati dall’interessato;
  3. Il mancato accoglimento della domanda va notificato all’interessato con parere motivato. L’interessato può comunque ripresentare la domanda corredata di ulteriore documentazione, ma non prima di 12 mesi dalla precedente;
  4. La falsa autocertificazione comporta l’immediata radiazione dall’associazione;
  5. Contro le decisioni del direttivo dell’associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri, da parte dell’interessato o di altri aventi causa. L’interessato può altresì ricorrere al Collegio regionale dei probiviri con la procedura d’urgenza ove la sua domanda d’iscrizione non sia stata esaminata entro il termine di 60 giorni. Nei casi di radiazione per falsa autocertificazione, il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento. I provvedimenti di radiazione sono immediatamente notificati alla Fnsi.

Non costituiscono titolo indispensabile all’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionali: l’iscrizione all’Inps o, per il lavoro autonomo, all’Inpgi, o alla Casagit, l’applicazione di uno dei contratti di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Fnsi. In quest’ultimo caso, accolta l’iscrizione, l’associazione è impegnata a utilizzare tutti gli strumenti, sindacali e non, per imporre alle controparti l’applicazione dei contratti nazionali di lavoro giornalistico riconosciuti dalla Fnsi. Il rinnovo annuale dell’iscrizione avviene con il pagamento della quota.
L’associazione acquisisce i periodici aggiornamenti dell’Ordine regionale e – ove necessario – procede alle conseguenti modifiche, dopo aver chiesto all’interessato di certificare la propria posizione ai sensi del presente articolo. Le documentazioni relative alle iscrizioni accolte o respinte sono messe a disposizione della Fnsi.
Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali, che sono deliberate dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni socio è tenuto a versare le proprie quote entro il 31 gennaio o entro 15 giorni dalla data della sua iscrizione all’Ordine dei giornalisti. Il socio potrà comunque regolarizzare la propria posizione entro tre mesi dalla data di chiusura del tesseramento pagando la mora fissata dal Consiglio direttivo in concomitanza con la determinazione della quota annuale. Il socio che entro il termine suddetto non provvede al pagamento della quota sociale sarà cancellato dall’elenco dei soci.
Il socio che entro il 30° giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo degli organi statutari non provvede al pagamento della quota sociale non potrà esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci che godono di un contratto di lavoro giornalistico sono tenuti alla delega per la trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio per l’assistenza contrattuale, secondo le delibere congressuali nazionali e i contratti nazionali di lavoro giornalistico riconosciuti dalla Fnsi.

Articolo 5 – Cessazioni e incompatibilità
La qualità di socio cessa:

  1. in caso di dimissioni;
  2. in caso di iscrizione ad altra Associazione regionale;
  3. in caso di cessazione di uno dei requisiti di iscrizione;
  4. per morosità secondo quanto previsto dall’articolo 4;
  5. per radiazione;
  6. per decesso.

Agli effetti del pagamento delle quote sociali le dimissioni si intendono accettate con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione.
Non possono essere o risultare iscritti all’associazione coloro che aderiscono a un altro sindacato o associazione che intenda rappresentare la categoria dei giornalisti.

Capo III – Degli organi dell’associazione

Articolo 6 – Gli organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il segretario dell’associazione;
  4. il Collegio dei revisori dei conti;
  5. il Collegio dei probiviri.

Articolo 7 – L’assemblea
L’assemblea generale dei soci è costituita da giornalisti professionali e collaboratori iscritti all’associazione. L’assemblea è il massimo organo associativo e dispone di tutti i poteri deliberanti. Essa fissa le direttive che l’associazione deve seguire nei vari rami della propria attività, approva i bilanci e nomina la commissione elettorale. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli associati e per le sezioni regionali dei gruppi di specializzazione riconosciuti a livello nazionale dalla Fnsi.
L’assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione indetta dal segretario dell’associazione, previa decisione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno deve essere inviato al socio con messaggio di posta elettronica certificata (Pec) o equipollenti all’indirizzo comunicato all’associazione, almeno 10 giorni prima della data.
L’assemblea generale è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità o su richiesta di almeno un terzo dei soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Per le assemblee straordinarie il preavviso potrà essere minore di quindici giorni, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 8 – Convocazione dell’assemblea
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione occorre la presenza di un terzo dei soci.
In seconda convocazione, l’assemblea si intenderà riunita qualunque sia il numero dei soci presenti.
I lavori dell’assemblea sono aperti dal segretario dell’associazione o da chi lo sostituisce. Dopodiché l’assemblea elegge tra i soci presenti, aventi diritto al voto, il proprio presidente, il segretario, che redige il verbale e, se sono previste votazioni segrete, tre scrutatori, di cui due professionali e un collaboratore.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale quando ne faccia richiesta un quinto dei presenti, per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le decisioni dell’assemblea sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo nei casi in cui sia diversamente disposto dallo Statuto.
Per la elezione dei delegati ai congressi della Fnsi valgono le norme dello Statuto federale.

Articolo 9 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha il compito di vigilare sull’attuazione delle decisioni dell’assemblea generale, di impartire le direttive generali per il conseguimento delle finalità associative e per l’attività dell’associazione e di programmare gli indirizzi di politica e di azione sindacale della categoria.
Il Consiglio direttivo rende conto del proprio operato all’assemblea generale.
Esso è composto da sette componenti, di cui sei professionali e un collaboratore, iscritti all’associazione.
Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni. I consiglieri sono rieleggibili.
Ogni categoria di soci procede alla nomina dei propri rappresentanti; i praticanti votano per le liste dei professionali.
In caso di impedimento, dimissioni, e ogni altro caso in cui venga a mancare un consigliere, subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa categoria. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo o di assenza giustificata a quattro sedute consecutive, il consigliere decade automaticamente dal mandato ed è sostituito dal primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria del consigliere decaduto. Quando venga a mancare contemporaneamente un numero di consiglieri eletti superiore alla metà dei seggi coperti, il Consiglio direttivo, eventualmente tramite il consigliere anziano, convoca entro 30 giorni l’assemblea generale dei soci per procedere a nuove elezioni.

Articolo 10 – Le sedute del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione anche a mezzo posta elettronica del segretario da effettuarsi almeno sette giorni prima della seduta. Il Consiglio direttivo si riunisce nella sede dell’associazione o, in caso di indisponibilità della stessa per qualsiasi ragione, in altro luogo indicato dalla convocazione. Fatta eccezione per la prima riunione dopo le elezioni di cui all’articolo 12, ai componenti che non possono partecipare in presenza è data la possibilità di collegarsi alla riunione da remoto, in via telematica: si demanda ad apposito regolamento la gestione delle modalità operative di queste riunioni.
In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata entro 24 ore. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se sono presenti o collegati almeno quattro componenti.
Il Consiglio deve essere pure riunito entro cinque giorni su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, con esclusione di qualsiasi deroga. In caso di parità il voto del segretario vale doppio.

Articolo 11 – Il segretario e i vicesegretari
Il segretario ha la rappresentanza legale dell’associazione a tutti gli effetti ed è garante dall’unità della categoria e dell’osservanza dello Statuto.
Convoca e presiede il Consiglio direttivo.
Adotta le decisioni contingibili e urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima adunanza.
Esercita gli atti di ordinaria amministrazione e tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto.
È direttore responsabile delle pubblicazioni ufficiali dell’associazione.
Nei casi di assenza, il segretario è temporaneamente sostituito, nell’ordine, dal vicesegretario professionale e dal vicesegretario collaboratore.
Il segretario ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio direttivo, con il solo diritto di parola, i componenti della consulta sindacale nazionale e altri colleghi esperti.

Articolo 12 – L’elezione del segretario
Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo, convocato entro 30 giorni dalla sua elezione dal consigliere professionale che ha raccolto più preferenze personali, procede all’elezione del segretario dell’associazione a scrutinio segreto tra i suoi componenti, scegliendolo tra i consiglieri professionali. Nelle prime tre votazioni per essere eletto segretario occorrono sei voti. Nelle successive votazioni è proclamato segretario il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto il consigliere che rappresenta il genere meno rappresentato nel Consiglio direttivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età anagrafica.
Nella stessa riunione, il Consiglio direttivo elegge un vicesegretario professionale, nomina il vicesegretario collaboratore ed elegge un tesoriere. I componenti professionali votano per le cariche riservate ai professionali, il collaboratore per quelle riservate ai collaboratori. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti. In caso di parità valgono le norme precedenti.
I vicesegretari collaborano con il segretario.
Il vicesegretario collaboratore tiene i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo. In caso di assenza, le funzioni di verbalizzante sono affidate di volta in volta dal segretario a un componente il Consiglio professionale.
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, presenta i bilanci finanziari a nome del Consiglio direttivo e, insieme al segretario, con firma congiunta, è responsabile della gestione economica.
In caso di dimissioni dalle cariche, il direttivo provvede alla sostituzione nella prima seduta del Consiglio.

Art. 13 – Il bilancio e la gestione finanziaria
Il rendiconto dell’associazione è composto da:

  1. stato patrimoniale (attivo e passivo);
  2. conto economico (costi e ricavi);
  3. nota integrativa.
    Eventuali avanzi di gestione, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14 – Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri si compone di tre componenti effettivi (due professionali e un collaboratore) e di due supplenti (un professionale e un collaboratore). Nella prima seduta dopo l’elezione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio direttivo, il Collegio rimane in carica sino alla scadenza del nuovo Consiglio direttivo eletto. La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi carica nell’associazione e nella Fnsi, nonché con gli incarichi di direttore, vicedirettore e redattore capo di qualsiasi testata giornalistica.

Articolo 15 – Il funzionamento del Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme e comunque alle regole della correttezza professionale e della probità morale, in modo tale da compromettere il prestigio dell’associazione o il buon nome della professione di giornalista. Il Collegio giudica su ogni controversia relativa alla disciplina associativa, sindacale, nonché su controversie tra soci, che gli vengono sottoposte. Può anche costituirsi in giurì d’onore, qualora un socio ricorra a esso per promuovere un giudizio. Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta di soci e di non soci e può anche promuovere procedimento disciplinare d’ufficio.
Le sue decisioni (lodi) devono essere adottate entro il termine di 30 giorni dalla data della prima riunione. Il Collegio è pure investito delle facoltà di emettere lodi arbitrali in merito alle controversie attinenti l’attività professionale tra soci, o con terzi, su questioni di etica professionale deferitegli dal Consiglio direttivo, ancorché estranee a specifiche controversie. A richiesta del Consiglio direttivo, il Collegio viene convocato dal suo presidente entro tre giorni dalla ricevuta comunicazione per promuovere, con procedura di urgenza, la sospensione cautelativa dei soci deferitegli in base all’articolo 26 (Trattative sindacali) dello Statuto della Fnsi a carico dei quali successivamente esperisce procedimento con rito sommario. Ove il Collegio non provveda con procedura d’urgenza, si ha egualmente la sospensione a tutti gli effetti. Il Collegio rimane depositario degli atti, affidati personalmente al presidente, fino all’esaurimento delle vertenze, dopo di che gli atti stessi vengono depositati nell’archivio dell’associazione.

Articolo 16 – Le sanzioni disciplinari
La procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ha inizio con il deferimento del socio da parte del Consiglio direttivo al Collegio dei probiviri.
Delle contestazioni disciplinari e dei ricorsi a carico del socio dovrà essere data integrale comunicazione all’interessato, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o equipollenti, nel termine di 20 giorni dalla data del ricevimento per la presentazione delle sue deduzioni scritte che dovranno pervenire al Collegio dei probiviri entro e non oltre i 10 giorni successivi.
Alla data di ricevimento delle contestazioni l’interessato può chiedere di essere sentito personalmente. In tal caso gli dovrà essere comunicato il giorno, l’ora e il luogo in cui dovrà presentarsi. La comunicazione dovrà essere con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o equipollenti, da spedire non oltre il decimo giorno antecedente quello fissato per l’audizione.
Le sanzioni sono comunicate per iscritto con posta elettronica certificata al segretario dell’associazione che, entro cinque giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia all’interessato con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (Pec) o equipollenti. Il Collegio dei probiviri ha facoltà di chiedere al Consiglio direttivo che il suo lodo arbitrale sia reso noto ai soci. Le sanzioni che il Collegio dei probiviri ha facoltà di applicare sono:

  1. richiamo;
  2. diffida;
  3. censura;
  4. sospensione;
  5. radiazione.
    Il provvedimento di sospensione non può essere superiore a sei mesi. La radiazione è adottata nei casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la permanenza del socio in seno all’associazione. Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare o del lodo. Il ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi salvo il caso previsto dall’articolo 26 dello Statuto della Fnsi.
    Nel caso di radiazione il ricorrente rimane sospeso dall’attività sociale fino al lodo definitivo.

Articolo 17 – Il Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre componenti effettivi (due professionali e un collaboratore) e da due componenti supplenti (un professionale e un collaboratore) che non facciano parte del Consiglio direttivo. Nella prima riunione il Collegio nomina, a scrutinio segreto, il presidente tra i suoi componenti.
Articolo 18 – Il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti ha i compiti previsti dal codice civile. In particolare esercita il controllo periodico sui conti dell’associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili e procede all’esame dei bilanci in ordine ai quali redige annualmente una relazione che espone all’assemblea. Delle verifiche compiute sui documenti amministrativi il Collegio fa constatare l’esito su apposito registro.
In tutti i casi in cui rilevi inadempienze o irregolarità, il Collegio è tenuto a richiedere l’immediata convocazione del Consiglio che deve essere riunito dal presidente con procedura d’urgenza.

Capo IV – Delle elezioni del Consiglio direttivo

Articolo 19 – Elettorato attivo e passivo
Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo è richiesto che il socio faccia parte dell’associazione almeno dal 181° giorno antecedente la data delle elezioni e che sia in regola con il pagamento delle quote associative almeno dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni.

Articolo 20 – La convocazione delle elezioni e il loro svolgimento
La data delle elezioni è stabilita dall’assemblea in un lasso temporale che va dai 30 ai 45 giorni dalla data dell’assemblea stessa, riunita in seduta ordinaria, nel corso della quale si nomina anche la commissione elettorale, che è composta da tre iscritti, di cui due professionali e un collaboratore. Essa ha il compito di seguire tutte le operazioni elettorali.
Non ne possono far parte i candidati.
In particolare la commissione elettorale:

  1. subito dopo la designazione elegge al proprio interno il presidente;
  2. raccoglie le liste dei candidati presentate nei termini stabiliti dallo Statuto e ne verifica la regolarità;
  3. controlla gli elenchi dei soci elettori ed eleggibili, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio direttivo;
  4. costituisce il seggio elettorale;
  5. provvede allo scrutinio, che avviene nella sede dell’associazione;
  6. proclama gli eletti al termine dello scrutinio;
  7. giudica su eventuali ricorsi in materia elettorale secondo quanto stabilito dall’articolo 23.
    In caso di sopravvenuta incompatibilità sono sostituiti dalla commissione elettorale stessa da altri soci appartenenti alle stesse categorie dei soci da sostituire. Le operazioni di voto si effettuano nei seggi indicati nella lettera di convocazione, di norma nella sede dell’associazione. Tale lettera deve essere inviata al socio con messaggio di posta elettronica certificata (Pec) o equipollenti all’indirizzo comunicato all’associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
    Il seggio resterà aperto per almeno otto ore, in un’unica giornata, o in due giorni tra loro consecutivi.

Articolo 21 – Le liste elettorali

  1. In caso di presentazione di due o più liste, si vota su schede recanti stampati le denominazioni delle liste e i nomi dei candidati. Il voto si esprime tracciando una croce sui nomi prescelti. Possono essere votati soltanto i soci candidati nelle liste.
  2. In caso di presentazione di una sola lista, tutti i soci in regola con il pagamento della quota d’iscrizione al 30° giorno antecedente la data delle elezioni sono comunque eleggibili. Si vota su schede recanti tante righe quanti sono i nomi che si possono indicare. La commissione elettorale avrà cura di esporre al seggio sia l’elenco dei nomi che compongono la lista presentata, sia l’elenco dei nomi di tutti i soci che possono essere votati nelle rispettive categorie e nei diversi organi sociali.
  3. In caso di assenza di liste, si vota su schede recanti tante righe quanti sono i nomi che si possono indicare. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota d’iscrizione sono eleggibili. La commissione elettorale avrà cura di esporre al seggio gli elenchi dei nomi dei soci che possono essere votati nelle rispettive categorie e nei diversi organi sociali.

Articolo 22 – La presentazione delle liste
Le liste dei candidati devono essere presentate alla commissione elettorale non oltre le ore 12 del ventesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
Ogni lista deve essere presentata con firma leggibile da almeno cinque soci per i professionali e praticanti e almeno cinque soci per i collaboratori.
I presentatori di lista devono essere elettori, non essere candidati e non aver sottoscritto altre liste.
Ogni lista deve recare la firma leggibile di accettazione dei candidati e non deve contenere un numero di candidati inferiore a un quinto, né superiore al numero dei posti da coprire. Non si possono accettare candidature per più di una lista.
Il voto è diretto, personale e segreto.
Oltre al voto di lista, l’elettore può esprimere voti di preferenza: non più di cinque per i professionali e non più di uno per i collaboratori. Le preferenze espresse a favore di candidati di liste diverse comportano l’annullamento della scheda. L’indicazione delle sole preferenze a favore di candidati appartenenti a una sola lista vale anche come voto di lista a favore della lista stessa.
In caso di presentazione di due o più liste, le elezioni per il Consiglio direttivo avverranno con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Non potranno ottenere attribuzioni di seggi le liste che non abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi.
I voti validi sono divisi per il numero dei seggi da attribuire e si determina così il quoziente elettorale che, diviso per i voti validi riportati da ciascuna lista, determinerà il numero dei consiglieri a essa spettanti. Eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto il quorum del 10 per cento in relazione ai resti maggiori. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista si forma la graduatoria dei candidati delle singole liste secondo l’ordine decrescente delle preferenze da ciascuno ottenute. In caso di parità di preferenze, risulta eletto il consigliere che rappresenta il genere meno rappresentato nel Consiglio direttivo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d’età anagrafica.
In caso di presentazione di una sola lista o in assenza di liste presentate, l’elezione avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio. Tutti gli elettori se professionali o praticanti possono votare fino a un massimo di cinque nomi da scegliere tra gli appartenenti alla categoria professionali; se collaboratori possono votare un nome da scegliere tra gli appartenenti alla categoria collaboratori. Risultano eletti i soci con più voti delle rispettive categorie. In caso di parità di preferenze, valgono le norme previste nel precedente comma. Il voto si esprime con il nome e il cognome così come risultante dagli elenchi esposti al seggio a cura della commissione elettorale.

Articolo 23 – La proclamazione degli eletti
La proclamazione degli eletti è effettuata dalla commissione elettorale, al termine dello scrutinio. Gli eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni devono essere inoltrati alla commissione elettorale, alla sede dell’associazione, non oltre le ore 12 del quinto giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.
La decisione sui ricorsi deve avvenire entro il decimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati e deve essere immediatamente comunicata al ricorrente. In caso di ricorso sottoscritto da più persone la decisione è comunicata al primo firmatario. In caso di annullamento di un’elezione, subentra il candidato della stessa lista primo escluso.

Articolo 24 – Le elezioni del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti
Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo per il Collegio dei probiviri è richiesto che il socio faccia parte dell’associazione almeno dal 181° giorno antecedente la data delle elezioni e che al momento del voto sia in regola con il pagamento delle quote associative almeno dal 30° giorno antecedente la data delle elezioni.
Per l’elettorato passivo, i candidati debbono essere scelti tra coloro che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all’associazione e il cui elenco è esposto nel seggio elettorale.
Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo per i revisori dei conti, vale la stessa norma riguardante l’elezione del Consiglio direttivo.
Per l’elezione del Collegio dei probiviri e per quella dei revisori dei conti i professionali e i praticanti possono votare fino a due candidati e i collaboratori uno soltanto. I praticanti non sono eleggibili. La votazione avviene con schede separate. È supplente in ciascuna categoria l’ultimo degli eletti. Per le altre modalità della votazione valgono le norme relative alla elezione del Consiglio direttivo.
I Collegi durano in carica quattro anni e i loro componenti sono rieleggibili. Il componente dei due Collegi che non partecipi a due sedute consecutive senza giustificato motivo, o a quattro sedute consecutive anche se giustificato, è considerato dimissionario. Sia in questi casi sia per dimissioni volontarie o per sopravvenuti motivi di incompatibilità o di decadenza, il componente del Collegio viene sostituito con il primo dei non eletti nella categoria.

Capo V – Dei gruppi di specializzazione

Articolo 25 – I gruppi di specializzazione
Nell’intento di facilitare attività giornalistiche specifiche, è data facoltà agli iscritti di riunirsi in gruppi di specializzazione riconosciuti dall’associazione, restando però di esclusiva competenza del sindacato la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti nei rapporti con terzi. Le norme di funzionamento degli Statuti di tali gruppi devono essere approvate dal Consiglio direttivo dell’associazione e non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con quello federale. Sono consentite nei locali dell’associazione assemblee di gruppi di specializzazione promosse dai rispettivi Consigli.

Articolo 26 – Le incompatibilità
Il segretario dell’associazione e i componenti del Consiglio direttivo non possono rivestire cariche locali o nazionali nell’Ordine dei giornalisti, né essere editori, salvo nel caso di cooperative giornalistiche.
I componenti del Consiglio direttivo, compresi i vicesegretari ma escluso il segretario, possono rivestire cariche locali o nazionali nell’Inpgi, nella Casagit, nel Fondo di previdenza complementare.
Nel caso si verificassero situazioni in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l’eletto a più cariche dovrà optare entro 15 giorni per una sola di esse. Trascorso tale termine, in carenza di opzione, decade dalla carica che ricopre nell’associazione, e gli subentra il primo dei non eletti nella categoria.

Articolo 27 – La modifica dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall’assemblea dei soci, riunita in assemblea straordinaria che, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio direttivo o a esso presentate da almeno un quarto dei soci in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19 del presente Statuto. Almeno un terzo dei proponenti dovranno essere professionali. Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei soci, unitamente alla convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea straordinaria.

Articolo 28 – Lo scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Per la validità dell’assemblea occorre la presenza dei due terzi dei soci, di cui almeno un terzo degli iscritti professionali. Non sono ammesse deleghe.
Il patrimonio di qualsiasi natura residuo alla liquidazione dell’associazione dovrà essere assegnato al fondo di solidarietà sindacale della Fnsi.

Articolo 29 – Il referendum
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di sottoporre a votazione con schede segrete, per referendum, l’approvazione di norme, iniziative e proposte di particolare importanza per le quali ritenesse necessario interpellare la base.
La votazione per referendum avverrà inoltre a richiesta di almeno la metà dei soci e sarà valida se otterrà il voto favorevole almeno dei due terzi dei soci che vi hanno preso parte.
È esclusa dall’istituto del referendum qualsiasi modifica allo Statuto.

Articolo 30 – Rimando allo Statuto federale
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme della Fnsi.